PROVINCIA DI COSENZA
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SETTORE SPORT TURISMO SPETTACOLO
REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO E STATUTO DELLA PRO LOCO DEL SELLARO
La Provincia di Cosenza, nell’esercizio delle proprie funzioni ed in attuazione della Legge Regionale 5 aprile 2008, n° 8, e successive modificazioni, in particolare dell’art. 15, comma 2, sul riordino dell’organizzazione turistica regionale, in armonia con le linee dettate dalla Regione Calabria , relative al riconoscimento del ruolo delle Pro Loco ed ai loro Consorzi, quali strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell’attività turistica e culturale, svolta dalle Associazioni medesime, approva il seguente Regolamento:
ART. 1
MODALITA’ E LIMITI PER LA COSTITUZIONE DELLE PRO LOCO, LOCALIZZATE NEI
TERRITORI COMPRESI NEL SISTEMA TURISTICO LOCALE
a) l’Associazione deve essere costituita con atto pubblico o privato registrato;
b) ogni Comune potrà avere una sola Pro Loco iscritta all’Albo Provinciale e che esercita la sua competenza nei limiti del territorio;
c) il territorio del Comune in cui opera l’associazione Pro Loco deve possedere caratteristiche storiche, artistiche, archeologiche, folkloristiche, climatiche, paesaggistiche, di artigianato tipico atte a promuovere la sua valorizzazione;
d) le Associazioni Pro Loco regolarmente iscritte all’Albo Provinciale devono presentare all’Assessorato al Turismo competente, entro il 1° MARZO di ogni anno idonea documentazione comprovante l’attività svolta, al fine di consentire le opportune verifiche;
e) la località dove viene istituita la Pro Loco deve essere caratterizzata da un’offerta integrata dei beni culturali, ambientali e di attrazione turistica, comprensiva dei prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato;
f) l’iscrizione all’Albo costituisce presupposto per:
la fruizione dei contributi previsti dalle vigenti disposizioni;
l’utilizzo della denominazione “Pro Loco”;
ART. 2
ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO
A) Le Associazioni Pro Loco riconosciute ai sensi del presente Regolamento, formano l’Albo Provinciale che, a cura della Provincia, in attuazione di quanto disposto dall’Art.16 della L.R. 8/08, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
All’Albo Provinciale, possono iscriversi le Associazioni aventi sede nel territorio provinciale che si propongono di svolgere una attività, che si estrinseca in:
1. iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
2. iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
3. iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
4. attività di assistenza ed informazione turistica;
5. attività ricreative e di spettacolo;
6. attività di socialità civica.
B) Per la suddetta iscrizione la Pro Loco deve presentare domanda in carta semplice al Settore Turismo dell’Assessorato Provinciale, corredata di copia dell’atto costitutivo e dello
Statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività dell’associazione;
C) L’iscrizione dell’Associazione Pro Loco all’Albo provinciale costituisce presupposto per la fruizione dei contributi previsti dalla normativa vigente e di cui al successivo art.4.
D) Possono iscriversi le Associazioni regolarmente costituite con atto pubblico o privato registrato;
E) La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, dalla Provincia con determina dirigenziale, nel caso in cui:
1. vengano meno i requisiti previsti per l’iscrizione;
2. sia comprovata un’inattività di almeno due anni o lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dalla normativa di riferimento;
3. venga accertata l’impossibilità di assolvere I compiti istituzionali;
4. qualora l’Associazione, beneficiaria di un contributo provinciale, non assolva all’obbligo della rendicontazione e della documentazione di spesa prevista per la concessione del contributo medesimo;
F) La cancellazione dall’Albo può avvenire anche su richiesta da parte dell’Associazione Pro Loco in caso di perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione;
G) In caso di cancellazione dall’Albo delle Associazioni Pro Loco e/o di estinzione per cause di cui al successivo art.3, il patrimonio è devoluto al Comune di competenza, che lo destinerà per le finalità di cui alla legge n° 383/ 2000;
ART. 3
LO STATUTO
Lo Statuto dell’Associazione prevede:
1. il metodo democratico di accesso a tutti i cittadini, residenti e domiciliati nel territorio di competenza;
2. il divieto di ripartizione degli utili tra gli associati, l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
3. la gratuità delle cariche sociali;
4. la partecipazione di diritto nell’organismo cui è demandata l’amministrazione dell’Associazione: il Sindaco o un suo delegato ed un rappresentante designato dall’Assessorato al Turismo della Provincia, con voto consultivo;
5. l’obbligo di devolvere, in caso di cancellazione dall’Albo delle Associazioni Pro Loco e/o di estinzione per cause di cui all’art 2, il patrimonio al Comune, che lo destinerà per le finalità di cui alla legge n° 383/2000;
6. l’obbligo che l’Atto Costitutivo e lo Statuto non siano in contrasto con la legge di riferimento;
7. le norme sull’elezione e sul funzionamento degli organi;
8. l’approvazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte dell’Assemblea dei soci;
9. la procedura per l’esclusione e l’ammissione dei soci, l’elezione degli organi amministrativi da parte dell’Assemblea dei Soci;
10. il diritto dei soci ad accedere agli atti dell’Associazione ed alla relativa documentazione;
11. la pubblicità delle riunioni degli organi collegiali;
A) Gli Scopi
1. iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
2. iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
3. iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
4. attività di assistenza ed informazione turistica;
5. attività ricreative e di spettacolo;
6. attività di socialità civica
B) Gli Organi
sono Organi della Pro Loco:
A. L’Assemblea dei Soci;
B. Il Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;
C. Il Presidente;
D. Il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti tra i quali viene eletto il Presidente;
Tutti gli Organi di cui sopra sono eletti dall’Assemblea e le cariche elettive sono incompatibili con le cariche politiche.
C) I Soci
1. I soci sono convocati dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte all’anno in
Assemblea Generale ordinaria e tutte le volte che occorre in Assemblea straordinaria;
2. L’ Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci;
3. Per poter partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale, il socio dovrà avere compiuto il 18°anno d’età e avere versato la quota sociale per l’anno in corso, almeno sessanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea ,ed essere soci al 31/12/ dell’anno precedente;
4. la qualità di socio si perde, oltre che per decesso o per rinuncia, per morosità nel caso in cui la quota sociale non sia stata versata entro il 31 dicembre di ogni anno e per indegnità, in caso di comportamento in contrasto con gli scopi sociali dell’Associazione.
D) L’Assemblea
1. Perchè l’assemblea sia valida in prima convocazione, occorre sia presente almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione, almeno un’ora dopo, l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti;
2. La convocazione dell’assemblea viene fatta mediante avviso inviato al domicilio dei soci e con manifesto affisso all’esterno della sede della Pro Loco o all’Albo del Municipio, almeno dieci giorni prima della convocazione. L’avviso dovrà essere inviato almeno dieci
giorni prima della riunione anche all’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza che potrà inviare il proprio rappresentante;
3. L’Assemblea elegge tutti gli Organi dell’Associazione, elegge con voto segreto tutti I membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale, scegliendoli tra I soci, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulla esclusione per indegnità dei soci, e su ogni proposta del Consiglio. Ogni socio ha diritto ad un voto e non è ammessa delega.
4. Nelle votazioni palesi dell’Assemblea dei soci, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente
5. Ogni atto adottato dall’Assemblea e dal C.d.A. deve essere inviato all’Assessorato al
Turismo della Provincia di Cosenza entro 10 giorni dall’adozione.
E) Il Consiglio di Amministrazione
1. Il C.d.A. è organo deliberativo, ad esso è demandato di provvedere alla formulazione del bilancio di previsione e relativo programma d’azione, stesura dei conti consuntivi e relazione di attività svolta;
2. stabilisce la misura della quota associativa;
3. ha competenza sull’ammissione e l’eventuale esclusione dei Soci, da proporre all’Assemblea;
4. i membri del C.d.A. sono eletti dall’Assemblea con voto segreto, durano in carica quattro anni e posso essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nell’ordine di preferenza e, a parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.
F) Il Presidente
nominato dall’Assemblea, esegue le deliberazioni del C.d.A. e dell’Assemblea e rappresenta l’Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio . In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente ed in assenza di quest’ultimo dal Consigliere più anziano;
G) Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale effettua il controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, i suoi membri restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
ART. 4
CONTRIBUTI
Per l’ottenimento del contributo ordinario, le Associazioni Pro Loco iscritte all’Albo Provinciale sono tenute a presentare entro il 1° Marzo di ciascun anno all’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza, apposita istanza corredata dal programma di attività e dalle previsioni di spesa;
i contributi possono essere concessi ed erogati dall’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza, nel limite delle risorse assegnate dalla Regione Calabria, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta a corredo dell’istanza, che deve contenere:
a) relazione sull’attività oggetto di richiesta di finanziamento con apposita documentazione comprovante lo svolgimento delle stesse;
b) elencazione delle spese sostenute e certificate dalla firma del presidente della Pro Loco e dal Presidente del Collegio Sindacale;
Nel caso in cui le spese sostenute e dichiarate dall’Associazione risultassero inferiori all’importo del contributo concesso, lo stesso subirà una proporzionale decurtazione.
I contributi assegnati sono revocati nel caso in cui le attività finanziate non siano completate nel periodo previsto, fatta salva la possibilità di proroga nel caso in cui il ritardo sia ben motivato.
La provincia, inoltre, non risponde delle obbligazioni contratte dai beneficiari delle provvidenze nei confronti di terzi e non assume responsabilità in merito all’organizzazione delle manifestazioni per le quali ha erogato le stesse.
ART. 5
CONTRIBUTI STRAORDINARI
La Provincia, nel limite delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Calabria, può concedere contributi straordinari all’UNPLI e ai Consorzi di Pro Loco, a sostegno di singole iniziative inserite nel programma dell’Assessorato e che abbiano carattere di esclusività sotto il profilo territoriale; significativa valenza interdisciplinare e contestuale valenza culturale, storico-artistica, naturalistica, di tradizione e di valorizzazione di prodotti tipici; capacità di contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta turistica provinciale; valenza turistica di impatto provinciale; contenuti sperimentali ed innovativi.
La eventuale documentazione, da presentare entro il 1° MARZO di ogni anno, dovrà contenere :
a) programma di attività
b) previsione di spesa
Sono escluse dal contributo tutte le spese di gestione(affitto sede, personale utenze varie), di acquisto beni strumentali e di lavori si ristrutturazione.
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ART. 6
UFFICI IAT
In collaborazione con la Provincia, la Pro Loco, iscritta all’Albo Provinciale, può gestire Uffici dell’Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), istituiti dalla stessa Provincia nell’ambito del Sistema Turistico Locale, previa apposita convenzione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 8/08.
ART. 7
VIGILANZA
L’esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza , il controllo delle attività delle Pro Loco, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi, nei casi di violazioni normative e contabili competono all’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera e) Legge Reg. le 8/08.
Il Commissariamento è disposto d’ufficio con Determina del Dirigente del Settore in caso di:
a) irregolarità contabile o amministrativa, denunciate in sede ispettiva;
b) malfunzionamento dell’Associazione;
c) in caso di inattività del Consiglio di amministrazione;
d) in caso di non perseguimento degli scopi istituzionali ricompresi nelle finalità del presente Regolamento.
Il Commissariamento può essere disposto su richiesta dell’Associazione interessata per malfunzionamento. La richiesta deve essere firmata da almeno la metà più uno degli Associati, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Settore Turismo della Provincia di Cosenza, corredate da copia del documento di riconoscimento di ciascun firmatario e dalla copia della tessera d’iscrizione della Pro Loco.
ART. 8
La Provincia riconosce il ruolo dell’UNPLI, quale Organo di Coordinamento ed assistenza delle Pro Loco ad essa affiliate e a quanto disposto dalla legge regionale n° 8/08.
ART. 9
NORMA TRANSITORIA
Le Associazioni già iscritte all’Albo Provinciale della Provincia di Cosenza, sono tenute ad adeguare il proprio Statuto allo schema tipo allegato al presente Regolamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e a trasmetterlo alla Provincia per i controlli di competenza, pena la cancellazione dall’Albo e la sospensione di qualsiasi contributo.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme vigenti in materia di organizzazione turistica.
Allegato A
ASSOCIAZIONE
PRO LOCO DEL SELLARO
SEDE CERCHIARA DI CALABRIA
STATUTO
Art. 1
Costituzione – Denominazione e Sede
1.L’Associazione Pro Loco del Sellaro di Cerchiara di Calabria con sede in c.so Umberto I°
c/o centro servizi, costituita con atto pubblico Notaio L. Placco di Cassano allo Ionio in data
6 Maggio 1982 rep. n° 48.472/ 11.963, ivi registrato il 17 Maggio 1982 al n° 610,
cod. fisc. 94004440783,
svolge la sua attività nell’ambito del territorio del Comune di Cerchiara per una durata illimitata;
2. All’atto dell’iscrizione all’albo delle associazioni Pro Loco della Provincia di Cosenza, la
denominata “ Pro Loco del Sellaro”, troverà riconoscimento, sostegno e tutela a norma di legge.
Art. 2
Finalità
La Pro Loco del Sellaro di Cerchiara di Calabria (CS) ha per scopo quello di tutelare i valori
naturali, artistici e culturali della località in cui opera e di promuovere attività turistica e culturale
che si estrinseca in:
1) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folkloristico e ambientale della località;
2) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
3) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
4) attività di assistenza ed informazione turistica;
5) attività ricreative e di spettacolo;
6) attività di socialità civica;
7) realizzare manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico, anche d’intesa ed in collaborazione con le Pro Loco facenti parte dello stesso sistema turistico;
8) diventare parte attiva dell’eventuale sistema turistico locale operante nel proprio territorio;
Art. 3
Soci
1. I soci della Pro Loco del Sellaro di Cerchiara di Calabria (CS) si distinguono in:
a) Soci ordinari;
b) Soci sostenitori;
c) Soci benemeriti;
d) Soci onorari;
Sono soci ordinari coloro i quali versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea;
Sono soci sostenitori coloro i quali ,oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
Sono soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.
Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.
2. L’attività dell’Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.
3. L’iscrizione alla Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta mediante l’invio di domanda scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione, che si dovrà pronunciare sull’accoglimento o meno entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento effettivo.
4. Tale domanda vale come accettazione integrale dei contenuti del presente Statuto e dei Regolamenti sociali.
5. Il Socio è tenuto a versare l’importo stabilito per la quota sociale che, essendo destinata a finanziare l’attività dell’Associazione e non avendo, pertanto, alcuna finalità speculativa, non è trasmissibile a terzi e non è produttiva di alcun interesse o rivalutabilità monetaria.
6. Sono Soci della Pro Loco tutti coloro che ne accettano, tramite la domanda di iscrizione, lo statuto ed i regolamenti e sono, nel contempo, in regola con i pagamenti sociali.
7. Ad esclusione dei nuovi ammessi, che versano l’importo stabilito per la quota sociale al momento della presentazione della domanda di iscrizione, tutti i Soci devono effettuare il versamento entro la data annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione .
8. Tutti i Soci, purché maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:
a) voto per eleggere gli organi sociali, purché soci al 31 dicembre dell’anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
b) essere eletti alle cariche sociali, purché soci al31 dicembre dell’anno precedente al rinnovo delle cariche sociali;
c) voto per l’approvazione e le modifiche del presente Statuto e dei Regolamenti;
d) ricevere la tessera sociale;
e) frequentare i locali di proprietà e/o di possesso dell’Associazione;
f) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
g) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di Socio di Pro Loco, in occasione delle attività promosse e/o organizzate dalla Pro Loco stessa.
9. I Soci hanno il dovere di:
a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
b) versare la quota sociale annuale;
c) non operare in danno della Pro Loco, dell’immagine dello stesso organismo e della località pertinente.
10. La qualità di Socio si perde :
a) per dimissioni, con decorrenza immediata, dal giorno stesso della regolare acquisizione delle stesse, in forma scritta, da parte del Consiglio di Amministrazione;
b) per radiazione, su proposta del C. d .A. ratificata dall’Assemblea dei Soci ;
c) per decesso.
d) Automaticamente, per morosità riguardante il pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra somma dovuta alla Pro Loco qualora, a seguito di specifica messa in mora da parte del Consiglio di Amministrazione, entro i termini stabiliti dallo stesso, non sia stato effettuato il versamento richiesto.
Art. 4
Organi dell’Associazione
1. Organi della Pro Loco del Sellaro di Cerchiara di Calabria (CS)
sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio i Amministrazione;
d) Il Collegio Sindacale;
2. Tutte le cariche elettive all’interno dell’Associazione sono gratuite, hanno una durata massima di quattro anni e sono rieleggibili;.
3. Le cariche elettive degli organi dell’Associazione Pro Loco sono incompatibili con quelle politiche
Tutti i predetti organi sono eletti dall’assemblea
Art. 5
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente articolo 3.
2. Ciascun socio dispone di un solo voto, e non è ammessa delega.
3. L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente statuto, so no vincolanti per tutti i consociati..
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per determinazione propria, o a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.
5. La convocazione, deve essere fatta, mediante avviso inviato al domicilio dei soci, 10 giorni prima dell’adunanza, con recapito postale ordinario o fax o posta elettronica, e viene fatta altresì con manifesto affisso all’esterno della sede della Pro Loco o all’Albo Pretorio del Comune di appartenenza e dovrà contenere l’ordine del giorno , la data, l’ora ed il luogo della riunione in prima convocazione ed in seconda convocazione . Quest’ ultima dovrà effettuarsi almeno un’ora dopo quella fissata per la prima;
6. L’avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della convocazione anche all’Assessorato al Turismo della Provincia di Cosenza;
7. L’Assemblea ha il potere, per conseguire gli scopi sociali, in particolare di:
a) eleggere a voto personale e palese il Presidente, i componenti del Consiglio d.A., i componenti del collegio Sindacale;
b) approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l’anno successivo;
c) approvare entro il 28 Febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l’attività svolta nell’anno precedente;
d) delibera su eventuali modifiche al presente Statuto, che dovrà comunque essere conforme al Regolamento Provinciale;
8. L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
9. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e per l’approvazione del bilancio consuntivo, nonché per l’elezione degli organi sociali.
10. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il versamento della quota sociale annuale; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e votanti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
11. L’assemblea straordinaria è convocata mediante avviso individuale da recapitarsi a mezzo raccomandata postale o a mano:
a) dal Presidente, quando ne ravvisi la necessità;
b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del C.d.A.;
c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci in regola con le quote sociali;
d) per le modifiche del presente statuto e per lo scioglimento della Pro Loco;
12. L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto e presenti. Non sono considerati votanti gli astenuti.
13. Le risultanze delle assemblee ordinarie e straordinarie, devono essere trasmesse alla Provincia di Cosenza – Settore Turismo;
14. Una copia delle deliberazioni deve essere affissa presso la sede stessa della Pro Loco, in modo ben visibile, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, così come i bilanci preventivi, consuntivi e qualsiasi altra forma dovuta di rendiconto.
15. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del C. d. A.. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del C.d.A. più anziano di età .
16. Le deliberazioni dell’assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.
17. Nel verbale devono essere inserite, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.
18. Il Socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all’Assemblea non può farsi rappresentare da altri.
Art. 6
Presidente
1. Il Presidente della Pro Loco viene eletto con voto segreto dall’Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente nomina il Vice Presidente scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente della Pro Loco convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del C. d. A.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuato da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare nel termine di sessanta giorni l’Assemblea straordinaria dei soci per l’elezione di un nuovo Presidente.
5. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente possono essere svolte dal componente del Consiglio Di Amministrazione più anziano di età.
Art. 7
Consiglio Di Amministrazione
1. Il Consiglio Di Amministrazione della Pro Loco del Sellaro
di Cerchiara di Calabria (CS), è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette
membri con voto pieno deliberativo, compreso il Presidente, comunque in numero dispari, che vengono eletti dall’Assemblea dei Soci con votazione segreta. Alle riunioni dell’Organo
partecipa di diritto il Sindaco del Comune di appartenenza o in mancanza un suo delegato e un rappresentante della Provincia di Cosenza , che esprimeranno un voto consultivo.
2. I membri del C. d. A. saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione espressa dall’Assemblea dei Soci . A parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. I Consiglieri durano in carica per un massimo di quattro anni e sono rieleggibili.
4. Qualora, uno o più Consiglieri, dovessero decadere, per qualunque motivo, si procederà alla sostituzione con il primo dei non eletti ed a parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
5. I Consiglieri surrogati durano in carica dal momento dell’avvenuta surroga, disposta dal C. d. A. fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
6. Qualora non siano più disponibili persone aventi diritto per la surroga, si procederà ad elezioni suppletive solo ed esclusivamente per i componenti mancanti. Nel caso in cui vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei componenti, si dovrà procedere obbligatoriamente al rinnovo di tutte le cariche elettive.
7. Il Consiglio Di Amministrazione è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed
orienta, in armonia con essa, l’attività dell’Associazione.
8. Esso delibera su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea. In particolare:
a) predispone il regolamento interno riguardante disposizioni di funzionamento ed organizzazione non contemplate nel presente statuto e lo svolgimento dei servizi dell’associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
b) delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’Associazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, con particolare riferimento ai problemi di interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
c) formula proposte operative da sottoporre all’esame dell’Assemblea dei soci;
d) sottopone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
9. Il Consiglio Di Amministrazione è convocato dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
10. La convocazione è fatta a mezzo di lettera consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed i l luogo della riunione, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio di Amministrazione, in termini di tempo ridotti.
11. Nell’avviso di riunione del C. d. A. deve essere fissato il giorno e l’ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un’ora dopo di quella fissata per la prima.
12. Il C. d.A. è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.
13. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, non sono considerati votanti gli astenuti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
14. Il Consigliere che non intervenga a 3 adunanze consecutive del C. d A. senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione dello stesso C. d: A. che, contestualmente, provvede alla sua sostituzione, ove possibile.
Art. 8
Segretario – Tesoriere
1. Il Segretario ed il Tesoriere vengono scelti tra i componenti del C. d . A. nel corso della prima seduta utile.
2. Essi sono tenuti all’osservanza delle formalità richieste dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario redige i verbali delle sedute del C. d. A. , conserva l’archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il Registro dei Soci.
3. Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo dell’Associazione e ne registra i movimenti contabili sul libro cassa per quanto riguarda le entrate e le spese cui provvede per
mandato del Presidente. Raccoglie, altresì, elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati.
Svolge il servizio di tesoreria per le piccole spese di cui rende conto direttamente al Presidente e al C. d. A.
Art. 9
Gestione Finanziaria
1. Le quote annuali dei Soci, i contributi della Regione, della Provincia o di altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni a favore della Pro Loco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall’art. 2 in base ai bilanci preventivi annuali.
2. L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.
3. I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso istituti bancari o presso l’amministrazione postale, scelti dal C. d. A.
4. Tali conti sono intestati all’Associazione.
5. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente.
6. Tutti i mandati di pagamento devono essere firmati dal Presidente e dal Tesoriere.
7. L’esercizio finanziario dell’Associazione Pro Loco inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
8. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione.
9. Il bilancio preventivo, con il programma annuale delle attività programmate, che l’Assemblea dei Soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la segreteria della Pro Loco a disposizione dei Soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta assemblea.
10. Il bilancio di previsione deve essere infine inviato al Settore Turismo della Provincia di Cosenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’approvazione.
11. Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del C. d. A ed a quella de Collegio Sindacale , deve essere trasmesso ogni anno, entro il 01 marzo, al Settore Turismo della Provincia di Cosenza. .
12. Eventuali avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
13. E’ fatto divieto di distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale.
Art. 10
Vigilanza e Controlli
1. L’Associazione deve agevolare l’azione ispettiva e di vigilanza sull’attività della Pro Loco, da parte del Settore Turismo della Provincia di Cosenza.
Art. 11
Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. I cinque membri dovranno essere tutti eletti dall’Assemblea dei Soci con voto segreto. Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due quali supplenti. A parità di voti, sarà eletto il più anziano.
3. Il Presidente viene eletto, tra i membri effettivi, da tutti i componenti il Collegio.
4. Il Collegio Sindacale dura in carica per un massimo di quattro anni
5. Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione dell’Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge.
6. Il Collegio Sindacale può chiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari,
degli accertamenti eseguiti deve farsi annotazione nell’apposito libro.
7. Il Presidente o un componente del Collegio può partecipare alle riunioni del C. d. A. con voto consultivo.
Art. 12
Modifiche statutarie
1. Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea dei Soci con apposita delibera del C. d. A., per iniziativa dello stesso o su richiesta di almeno due quinti dei Soci aventi diritto di voto.
2. L’Assemblea dei Soci ,per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto.
Art. 13
Scioglimento e liquidazione
1. Lo scioglimento della Pro Loco deve essere proposto all’Assemblea dei Soci dal C. d. A. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
2. L’Assemblea dei Soci per lo scioglimento della Pro Loco è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto.
3. Il verbale dell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato, a cura del segretario verbalizzante, al Settore Turismo della Provincia di Cosenza.
4. L’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, sarà a favore del Comune di competenza, che lo destinerà per le finalità di cui alla legge n° 383/2000.
Art. 14
Disposizioni finali
1. La Pro Loco, inoltre, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Provincia di Cosenza , di volta in volta, i verbali dell’Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del C. d. A. , che riguardano l’eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni verificatesi, comprese quelle statutarie..
2. Per tutto quanto non contemplato nel presente schema di Statuto si fa richiamo al Regolamento Provinciale e alle norme vigenti in materia turistica.